La marcatura CE non mette al riparo il datore di lavoro da responsabilità penali se la macchina stessa, contrariamente da quanto dichiarato dal costruttore, non risponde alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cassazione Penale Sezione Feriale - Sentenza n. 45335 del 5 dicembre 2008

La sentenza tratta di omologazione, certificazione e marcatura CE e della responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio avvenuto in un cantiere di lavori stradali su una macchina stabilizzatrice caratterizzata dal rischio di cesoiamento tra le parti laterali dello scudo di protezione del tamburo. L'imputato, assolto in primo grado ma condannato in secondo grado per lesione personale colposa, lamenta l'omessa valutazione della comunicazione, da parte della ditta produttrice, della certificazione di conformità CE della macchina e invoca un esonero da responsabilità derivante dalla normativa cautelare speciale di cui al D.P.R. n. 459 del 2006 che individua nel costruttore - e non nell'utilizzatore finale - il soggetto competente alla gestione del rischio.

La Corte rigetta il ricorso e considera che "la macchina si è rivelata non conforme ai cosiddetti requisiti essenziali di sicurezza come affermato dall'Ispettorato tecnico del ministero delle Attività Produttive nella nota 26.9.2002 e sostanzialmente riconosciuto dalla stessa ditta produttrice (come da missiva in atti che propone una integrazione delle norme di sicurezza). Il difetto era stato peraltro già rilevato dall'u.p.g. tanto che la macchina venne restituita all'imputato previa installazione di un riparo nella zona di pericolo".

Si è dunque "verificata la concorrente responsabilità del datore di lavoro e della ditta costruttrice (oltre che dei colleghi di lavoro dell'infortunato), non attribuendo, per contro, valore esimente della responsabilità dell'imputato alla tesi difensiva dell' "affidamento" che, secondo il ricorrente, ogni soggetto acquirente di apparecchi tecnologicamente complessi può fare "sulla corretta e prudente condotta di chi meglio conosce la macchina perchè più attento ai dettagli tecnici di cui non è ragionevole attendersi la universale notorietà". Dunque "eventuali concorrenti profili colposi addebitatali al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore."

E' infine "del tutto inconferente sia il discorso relativo alla ulteriore certificazione "successiva" di conformità CE, considerato che, per quanto sopra esposto, la violazione è davvero macroscopica, tanto da sconfinare nella violazione di regole di comune prudenza, sia quello relativo alle mancate specifiche "avvertenze di pericolo" da parte della ditta costruttrice"..."pertanto, deve considerarsi infondato l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato dal ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità, nella ipotesi de qua, dell'evento lesivo."