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Infortunio avvenuto a causa dell’esclusione del sistema di sicurezza elettrico di un montacarichi

La manomissione del sistema di prevenzione elettrico che sarebbe avvenuta mediante l'utilizzazione di un ponticello, un filo di rame che consentiva agli addetti alla manutenzione di simulare la chiusura del circuito elettrico così da escludere il sistema di sicurezza elettrico, produce un infortunio mortale.

Infortunio avvenuto a causa dell’esclusione del
sistema di sicurezza elettrico di un montacarichi

Sentenza Cassazione penale , sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440

 

Sentenza di I grado

L'incidente nel quale il lavoratore aveva perso la vita si era verificato mentre il lavoratore stava trasportando al secondo piano di un edificio (all'interno del quale veniva esercitata l'attività commerciale della ditta ….) un carrello con capi di abbigliamento per mezzo di un montacarichi installato nell'edificio.
Mentre il montacarichi si trovava fermo ed aperto al secondo piano altro dipendente, che si trovava al piano rialzato, aveva chiamato il montacarichi che aveva iniziato la discesa. Il lavoratore era rimasto incastrato con la testa e parte del petto tra la parete della tromba di discesa del montacarichi e la cabina che stava scendendo subendo gravissime lesioni che ne cagionavano la morte immediata.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'incidente si fosse verificato perché non erano attivi entrambi i sistemi di sicurezza dell'impianto per cui - malgrado il montacarichi si trovasse aperto al secondo piano - era stato sufficiente che altri lo azionasse da altro piano perché il montacarichi iniziasse la discesa travolgendo quindi il lavoratore che stava in quel momento uscendo dall'ascensore.

Il Tribunale ha ritenuto dovessero penalmente rispondere anzitutto i datori di lavoro della persona offesa quali titolari della ditta …… da cui questa dipendeva. In particolare i predetti, pur avendo appaltato i lavori di ristrutturazione del montacarichi, non avevano posto in opera alcuna attività di coordinamento con la ditta appaltatrice di questi lavori né alcun avviso era stato dato ai dipendenti sulle modalità di utilizzo del montacarichi il cui uso avrebbe dovuto peraltro essere inibito nel corso dei lavori.

Analogamente colpose sono state ritenute, dai giudici di merito, le condotte del responsabile della società appaltatrice dei lavori di installazione e manutenzione del montacarichi) e dei manutentori dipendenti di questa ditta - che avevano omesso di ripristinare le protezioni al momento della cessazione del turno di servizio.

Sentenza d’Appello

La Corte d'Appello, ha sostanzialmente riconfermato il quadro ricostruttivo operato dal primo giudice. Ha ritenuto l'esistenza di un concorso di colpa del lavoratore del 20% nella causazione dell'incidente riducendo la pena inflitta agli imputati dal primo giudice.

Sentenza Cassazione

Nella ricostruzione dei fatti, la Cassazione afferma che un punto ormai indiscutibile è quello relativo alle modalità e alle cause dell'incidente. In sintesi, il tragico fatto si è verificato perché l'ascensore-montacarichi - privo di porte proprie - si è messo in movimento con le porte a muro (site sulla parete del vano corsa) aperte mentre la movimentazione, per ovvie ragioni di sicurezza, deve sempre avvenire a porte chiuse. La causa prossima di questo movimento è da individuare nella circostanza che un altro dipendente aveva azionato il pulsante di richiamo da un piano inferiore.
L'impianto di sollevamento in realtà disponeva di due sistemi idonei a prevenire che l'ascensore si mettesse in movimento a porte ancora aperte e quindi la situazione di pericolo che ciò comportava: un sistema meccanico e un sistema elettrico che peraltro, al momento dell'incidente, erano stati entrambi disinseriti.

Non corrisponde dunque al vero quanto si afferma nel primo motivo del primo ricorso dei titolari della ditta, i quali sostengono che, essendo rimasta sconosciuta la causa del blocco dell'ascensore (che si fermò a circa un metro dal livello del secondo piano) è impossibile individuare la regola cautelare violata. In realtà la sentenza impugnata ha ritenuto accertato che il movimento di discesa è iniziato perché il montacarichi era stato richiamato da altro piano e la regole cautelari violate erano proprio quelle dirette ad evitare che il montacarichi si muovesse con le porte ancora aperte.
Ed è certo e indiscutibile che la condotta alternativa lecita rappresentata dal mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione già indicati avrebbe evitato il verificarsi dell'evento perché, in quella situazione, l'ascensore non si sarebbe mosso alla semplice pressione del pulsante al piano inferiore. Di qui la conclusione che le censure che riguardano la causalità materiale dell'evento devono ritenersi manifestamente infondate.
Un altro punto ormai indiscusso è costituito dalla circostanza che né appaltante né appaltatore dei lavori di manutenzione del montacarichi abbiano coordinato le rispettive attività cooperando nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, lett. a).

Altra considerazione: l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, di per sé costituisce esercizio di attività pericolosa che rende necessaria proprio quell'attività di coordinamento che, nel caso di specie, è mancata; e correttamente, questa omissione, è stata ritenuta aver causalmente contribuito al verificarsi dell'evento perché è stato incensurabilmente accertato che l'incidente si è verificato proprio per il mancato coordinamento tra appaltante (che ha continuato ad utilizzare l'ascensore durante i lavori di manutenzione) e appaltatore (che ha disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).

Infondate sono anche le censure dei titolari della ditta che si riferiscono all'applicabilità alla fattispecie del disposto del comma 3° dell'art. 7 del Dlgs 626/94 (che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i “rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”) perché non può quindi considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza.

Riguardo all'affermazione che sarebbe stato il lavoratore deceduto ad escludere i sistemi di protezione, secondo i ricorrenti sarebbe fondata sulla circostanza che un testimone ha riferito che un paio di anni prima dell'incidente, il lavoratore aveva disinserito il sistema di protezione meccanico abbassando i c.d. “catenacci” che garantivano la protezione.
Evidente è la natura congetturale di questa ricostruzione: perché due anni prima la persona offesa aveva escluso il sistema di protezione meccanico si vorrebbe ritenere provato, in mancanza di alcun elemento anche indiziario di conferma, che possa averlo fatto in occasione dell'infortunio in cui ha perso la vita. Ma in ogni caso questa ricostruzione è priva di decisività perché comunque resterebbe la disattivazione del sistema di prevenzione elettrico che alcuno attribuisce al lavoratore deceduto.

Esistono peraltro anche censure dei manutentori che concernono proprio la manomissione del sistema di prevenzione elettrico che sarebbe avvenuta mediante l'utilizzazione del c.d. “ponticello”, un filo di rame che consentiva agli addetti alla manutenzione di simulare la chiusura del circuito elettrico così da escludere il sistema di sicurezza elettrico.
Orbene, se è vero - come riferisce la sentenza impugnata - che il ponticello utilizzato nell'occasione non è mai stato sequestrato, è altrettanto vero che i giudici di appello ne ritengono accertata l'esistenza sulla base della deposizione degli ispettori intervenuti sul luogo subito dopo l'incidente e questo accertamento in fatto non può che essere ritenuto incensurabile nel giudizio di legittimità.

Si aggiunga che la sentenza impugnata dimostra in modo argomentato, con il richiamo alle deposizioni di alcuni testi e alle dichiarazioni di un consulente tecnico di parte, che il lavoratore anche ammesso che potesse avere avuto l'idea di escludere il sistema di prevenzione di natura meccanica - non aveva comunque alcun interesse (e neppure le capacità tecniche) ad escludere il sistema di protezione elettrico perché questa esclusione era utile soltanto ai manutentori.

La Cassazione conferma le condanne inflitte in primo grado ed annulla il concorso di colpa del lavoratore deceduto introdotto dalla sentenza di appello.

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